Progetto di legge per la promozione del software libero ed Open Source |
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.:Inviato Giovedì, 21 marzo 2002 @ 16:18:42 da titiro |
Sottoponiamo ai visitatori del sito il progetto di legge per favorire la diffusione del free software. Vi chiediamo di sostenere questo progetto inviando mails ai propri parlamentari di riferimento (se ne avete, altrimenti alla presidenza del consiglio) chiedendo di sottoscrivere tale progetto. E' ancora un primo passo e sicuramente migliorabile ma comunque vale la pena di sostenerlo. Speriamo sia l'embrione di un buon uso dei mezzi informatici. Un altro mondo è possibile, grazie a tutti.
Titiro CAPO I- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e rendendo quindi concretamente possibile la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la eliminazione di
barriere create dalle differenze di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica. La Pubblica Amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento, e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. La cessione gratuita di software libero non ricade sotto normativa dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2
(definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero, una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto
di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.
b) software libero ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1
del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto, ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2, comma
1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(diritto allo sviluppo portabile)
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.
Art. 4
(documenti)
1. Chiunque, nell'Ambito di una attività giuridicamente doverosa, effettui la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti (testi, carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) di cui debba essere
garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica Amministrazione soggiacciono all'obbligo di cui al comma precedente sotto la responsabilità
del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
analiticamente questa esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in
formato libero.
Art. 5
(trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare software a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e
sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
CAPO III - SOFTWARE LIBERO
Art. 6
(obblighi per la pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice
sorgente.
2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in secondo luogo, a
codice sorgente aperto. In questo secondo caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento
di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
(incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 8
(istruzione scolastica)
1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(regolamenti attuativi)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.
2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.
Art. 10
(norma transitoria)
1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi
di formazione del personale per gli aspetti generali trattati all'articolo 2, il termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica Amministrazione).
2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni
dalla sua approvazione.
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Gradimento Articolo
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