Condannato Lombardozzi e la sua giunta del 1991
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.:Inviato Mercoledì, 23 febbraio 2005 @ 15:27:37 da SucchiaNews |
Falsità ideologica aggravata. Un’accusa che ha provocato la condanna della giunta comunale di Guidonia, con in testa il sindaco Giovanbattista Lombardozzi in carica nel 1991. Un’accusa scaturita dalle irregolarità che caratterizzarono, nel piano di ..... Falsità ideologica aggravata. Un’accusa che ha provocato la condanna della giunta comunale di Guidonia, con in testa il sindaco Giovanbattista Lombardozzi in carica nel 1991. Un’accusa scaturita dalle irregolarità che caratterizzarono, nel piano di assetto urbanistico, il rilascio di alcune concessioni edilizie nonché l’assegnazione di aree delle cosiddetta 167 (quelle cioè destinate alla realizzazione dell’edilizia economica e popolare).
Lombardozzi, esponente del Psi dell’epoca, è stato condannato dai giudici della quinta sezione penale del tribunale di Roma a due anni di reclusione senza alcun beneficio, mentre i consiglieri (assessori all’epoca) Amedeo Lucidi, Francesco Messina, Antonio Amedeo Sassano, Giovanni Pietro Ricci e Stefano Simboli, che hanno avuto un anno e sei mesi ciascuno, usufruiranno della sospensione condizionale della pena.
Tutti, comunque, dovranno pagare in solido le spese di giudizio fissate in settemila euro e risarcire in separata sede il Comune di Guidonia, che è stato ammesso nel giudizio come parte civile.
Pesante la motivazione con la quale i giudici hanno spiegato la loro decisione: «La Giunta ha preso le sue decisioni procedendo in dispregio della normativa di assegnazione specifica e di ogni criterio di imparzialità e trasparenza; prendendo preventivi accordi tra gruppi politici che si erano poi tradotti in assemblee e conseguenti delibere dal valore meramente formale, frutto di spartizioni politiche».
In sostanza, i giudici alla luce delle risultanze processuali e anche in base a quanto emerso dagli atti sequestrati, hanno affermato che sindaco e Giunta nella documentazione relativa alle assegnazioni «attestavano falsamente d’aver seguito l’iter procedurale previsto per legge per il tipo di assegnazione che si andava facendo con avviso pubblico per rendere nota l’assegnazione; l’accoglimento nei termini delle domande delle ditte interessate; la selezione delle ditte e delle imprese secondo il metodo del sorteggio una volta stabilite le graduatorie».
La verità, invece, secondo la sentenza del tribunale è «che l’assegnazione era stata fatta sulla base di accordi preventivi tra gruppi politici, che avevano così spartito tra i loro clienti i lotti in base al peso politico rispettivo di ciascun gruppo e che avevano poi tradotto nelle delibere del venti e ventitre gennaio del 1991 il risultato di tale spartizione».
Valutando la posizione processuale degli imputati, mentre ai consiglieri i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, queste sono state negate a Lombardozzi, considerati i suoi precedenti specifici «nonché le altre numerose pendenze giudiziarie, tutte afferenti ad analoghi fatti criminosi contro la pubblica amministrazione».
(Il Messaggero)
Nota: 11
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